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SOSPENSIONE PERSONALE SCOLASTICO E UNIVERSITARIO: ILLEGITTIME LE PROCEDURE

Le conseguenze dei controlli sul personale scolastico e universitario sono gravi: la sospensione dal servizio senza stipendio.

Tutto ciò se per cinque giorni consecutivi non si esibisce il green pass.

Così dispone l’art. 1 del D.L. 111 del 6/8/21, pubblicato in G.U. 187/2021 ed entrato in vigore da oggi, 7/8/21.

Le norme del decreto, vista la loro gravità, vanno lette con estrema attenzione, ma già si può scorgere una importante lacuna in tema di controlli.

Il comma 4 dell’art. 9 ter, aggiunto dal nuovo decreto al D.L. 52/21 isititutivo dei “certificati verdi covid-19”, delega “in bianco” le procedure di controllo ad un futuro dpcm del Presidente del Consiglio, così come rimette ad una non meglio precisata circolare, che alcuna valenza normativa ha, i criteri che i dirigenti scolastici dovranno seguire per “accertare” l’inadempimento al possesso ed esibizione del green pass.

La sospensione dal servizio senza stipendio è un provvedimento amministrativo lesivo del diritto al lavoro garantito dagli artt. 1, 4 e 36 della nostra Costituzione.

L’accertamento dei presupposti legali, per l’assunzione di un simile provvedimento, non può, quindi, essere lasciata alla normazione di secondo grado, tipica dei dpcm, così come al mero arbitrio di una circolare oppure alla singola decisione dei dirigenti scolastici.

La sospensione dal servizio deve considerarsi alla stregua di una vera e propria sanzione amministrativa, comunque illegittima costituzionalmente, tale per cui non può dubitarsi della necessità di una riserva di legge non solo per gli aspetti basilari dei suoi presupposti ma anche per le relative procedure di accertamento che non possono essere rimesse all’arbitrio dei singoli o di una mera circolare.

Ecclatante poi la totale assenza di una procedura di contraddittorio preventivo.

Le osservazioni sopra svolte, assieme ad altre che si andranno a sviluppare nei prossimi giorni, dovranno essere prontamente eccepite avverso il provvedimento di sospensione.

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FIRMA PETIZIONE CONTRO GREEN PASS

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ART. 21 COSTITUZIONE: Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

Preambolo al Codice deontologico forense: Nell’esercizio della sua funzione, l’avvocato vigila sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione, nel rispetto della Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e
dell’Ordinamento comunitario.

4 risposte su “SOSPENSIONE PERSONALE SCOLASTICO E UNIVERSITARIO: ILLEGITTIME LE PROCEDURE”

Al tavolo col Ministero dell’Istruzione, i sindacati NON ci hanno difeso e hanno firmato il protocollo d’intesa con la conseguente uscita della nota tecnica del Ministero menzionata nell’articolo al link sotto riportato.
Gent.mo Avvocato, alla luce degli ultimi aggiornamenti la diffida precedentemente pubblicata nel suo blog resta ancora valida? Nel momento in cui il DS mi lascerà a casa quali azioni dovrò compiere?
Non posso permettermi di restare senza stipendio nè intraprendere una causa legale!
Grazie per tutto il suo operato!

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