Anomala anticipazione mediatica della decisione.
E’ pur vero che in un’era caratterizzata dalla comunicazione di massa, la cui finalità, appunto, è condizionare la “massa”, ovverosia noi, può, entro determinati limiti, essere tollerabile che anche alcuni massimi organi istituzionali possano ricorrere a modalità di comunicazione non usuali.
Tutto ciò diventa, però, inaccettabile quando nell’esercizio del cuore delle proprie funzioni, vengano utilizzati strumenti del tutto irrituali, se non anco illegittimi, di comunicazione delle proprie decisioni.
E’ il caso della recente sentenza dalla Corte Costituzionale avente ad oggetto l’obbligo vaccinale: il relativo contenuto è stata diffuso in modo anticipato, rispetto al perfezionamento del procedimento di adozione di essa, mediante un semplice comunicato stampa, privo di qualsiasi rilevanza giuridica.
L’anticipazione di sentenza è una figura giuridica ben conosciuta dai processualisti: si tratta di una grave violazione commessa da parte del giudice che ha come conseguenza l’invalidità del successivo provvedimento decisorio emesso.
Il giudice è terzo rispetto alle Parti, così come lo è necessariamente ed a maggior ragione anche la Corte Costituzionale, ed anticipare il contenuto della sentenza comporta una grave violazione a questo basilare principio che regge tutto il nostro sistema processualistico.
Il nuovo modus procedendi, che a quanto pare i nostri massimi giudici vorrebbero ora inaugurare, va fermamente rigettato: esso, oltre a violare il principio di terzietà sopra evidenziato, mostra chiaramente il mancato rispetto istituzionale verso le Parti che hanno sottoposto i propri “quesiti” alla Corte.
Se tutto ciò è vero, occorre domandarsi, allora, quale effetto abbia da un punto di vista legale tale comunicato stampa; è presto detto: nessuno verso i terzi ed invalidante rispetto alla futura sentenza.
Fintanto che la sentenza non viene ritualmente emessa è da considerarsi inesistente ed una sua comunicazione mediatica anticipata può avere, come del resto avvenuto, effetti deflagranti nei confronti dei consociati.
Nello specifico, il comunicato stampa, fra le altre cose, asserisce che è perfettamente legittimo “lasciare a casa” dal lavoro insegnanti e sanitari senza la corresponsione di alcun assegno alimentare: l’ufficio stampa ci fa sapere, sua sponte, che tutti coloro che sono stati sospesi dal lavoro in quanto non adempienti all’obbligo vaccinale, in buona sostanza, possono morire di fame, loro ed i loro famigliari.
Semplicemente inaccettabile.
Domandiamoci: in quelle ore, in cui di fatto è stato anticipato il contenuto della sentenza, avevamo informazione dell’opinione “personale” dell’ufficio stampa? Del pensiero privato dei giudici della Corte?
L’assurdità di tale situazione è meglio capibile con questo esempio: se alla chiusura di una qualsiasi udienza civile, la Parte, a cui deve essere ritualmente notificato il dispositivo della sentenza, in attesa di esso, leggesse sul giornale il futuro contenuto della sentenza, farebbe un salto sulla sedia, attivandosi immediatamente per farne dichiarare l’illegittimità.
Inevitabilmente ciò segnerebbe la “morte” di quella sentenza, così come marcherebbe in modo indelebile la futura carriera dell’incauto magistrato.
Se tutto quanto appena esposto corrisponde a verità, ci dovremmo, allora, domandare: perché ciò che vale per i giudici normali dei Tribunali inferiori non deve, invece, valere per i giudici della Corte Costituzionale?
Ma, forse, la domanda, ancor più grave, che dovremmo noi tutti porci è la seguente: chi pone rimedio agli errori della Corte Costituzionale?
Forse occorre un “quarto grado” di giudizio?
Se sì, chi dovrebbe essere il Giudice in questo caso?