Il decreto legge 111 2021 prevede quale effetto della mancata presentazione di un certificato covid-19 tra cui anche l’esito di un tampone l’immediata sospensione dal servizio senza stipendio decorsi cinque giorni.
Si tratta di una disposizione del tutto illegittima in quanto non prevede quantomeno la presentazione di memorie difensive da parte del lavoratore prima che scatti il provvedimento di sospensione seppur previsto ex lege.
È la stessa legge a prevedere l’esenzione da tale adempimento quando sussistono delle condizioni cliniche tali da comportare l’esenzione.
La norma però si dimentica di disciplinare una dovuta scansione temporale ovverosia la necessità di accordare al dipendente il necessario tempo al fine di produrre tale certificazione.
Questa disposizione è del tutto carente in quanto come detto non precisa i necessari passaggi e lascia quindi sospeso nel nulla il personale scolastico in attesa di una futura circolare la cui data di emanazione non è dato conoscere.
Appare del tutto logico quindi supporre l’esistenza di una esimente a favore dei soggetti coinvolti da tale normativa che presentino impegnativa medica per esami pre vaccinali onde accertare l’insussistenza del rischio di possibili danni da vaccinazione.
Di tale fatto dovrà essere prontamente notiziato l’istituto scolastico.
ARTICOLO 21 COSTITUZIONE
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
PREAMBOLO AL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE
Nell’esercizio della sua funzione, l’avvocato vigila sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione, nel rispetto della Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e
dell’Ordinamento comunitario.
ARTICOLO 24 COSTITUZIONE
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
ARTICOLO 113 COSTITUZIONE
Contro gli atti della pubblica amministrazione e’ sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa. Tale tutela giurisdizionale non puo’ essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti. La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.
Una risposta su “PERSONALE SCOLASTICO: CONTRADDITTORIO PREVENTIVO ED ESAMI PREVACCINALI.”
Anche gli Organi garanti della Costituzione accettando e dimostrando di accettare gravi violazioni di leggi costituzionali, vanno assolutamente perseguiti a norma di legge oltre all’invito a dimettersi. Sono responsabili anche delle omissioni e non solo di ciò che “fanno”
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