Le disposizioni riguardo al Green pass obbligatorio per insegnanti ed in genere personale scolastico non si applicano a favore dei soggetti esenti dall’obbligo vaccinale sulla base di un idoneo certificato medico rilasciato secondo le indicazioni di una circolare futura del Ministero della Salute.
Si tratta delle disposizioni previste dal decreto legge 111 2021 entrato in vigore il 7 agosto scorso.
Disposizioni accolte nel comma 3 dell’articolo 9 ter del decreto legge 52 2021
La norma, come già spiegato, è del tutto incostituzionale, ma dalla lettura dell’inciso appena citato emerge un altro fatto del tutto eclatante.
Infatti del comma 3 si legge che sono non applicabili le disposizioni di cui al comma 1 ai soggetti esenti da campagna vaccinale sulla base di un certificato medico.
Che cosa intende il nostro governo con la frase esenti da campagna vaccinale?
Sussiste certamente una campagna vaccinale, ma affermare che sussistono soggetti esenti dalla stessa significa ammettere esplicitamente l’intenzione di obbligatorietà della medesima.
Tale assunto contenuto nel comma 3 del decreto-legge commentato va rigettato in modo radicale e fermo.
Del resto nessuna campagna potrebbe oggi in Italia essere resa obbligatoria visto lo stato sperimentale dei vaccini la cui autorizzazione è del tutto provvisoria così come ribadito da giurisprudenza costante della Corte costituzionale.
Infine, con estrema forza va denunciato il grave vulnus giuridico inerente la procedura di sospensione a carico del personale scolastico: non è previsto alcun contraddittorio preventivo difensivo a favore dei medesimi soggetti prima che scatti la sospensione.
Si tratta di una carenza inammissibile.
ARTICOLO 21 COSTITUZIONE
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
PREAMBOLO AL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE
Nell’esercizio della sua funzione, l’avvocato vigila sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione, nel rispetto della Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e
dell’Ordinamento comunitario.
ARTICOLO 24 COSTITUZIONE
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
ARTICOLO 113 COSTITUZIONE
Contro gli atti della pubblica amministrazione e’ sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa. Tale tutela giurisdizionale non puo’ essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti. La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.
Una risposta su “NESSUNA GARANZIA PER IL PERSONALE SCOLASTICO E LE TENTAZIONI DI OBBLIGATORIETA’ VACCINALE”
Sono un insegnante e sono contro il vaccino: non ho altro da aggiungere!
"Mi piace""Mi piace"