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NESSUNA GARANZIA PER IL PERSONALE SCOLASTICO E LE TENTAZIONI DI OBBLIGATORIETA’ VACCINALE

Le disposizioni riguardo al Green pass obbligatorio per insegnanti ed in genere personale scolastico non si applicano a favore dei soggetti esenti dall’obbligo vaccinale sulla base di un idoneo certificato medico rilasciato secondo le indicazioni di una circolare futura del Ministero della Salute.

Si tratta delle disposizioni previste dal decreto legge 111 2021 entrato in vigore il 7 agosto scorso.

Disposizioni accolte nel comma 3 dell’articolo 9 ter del decreto legge 52 2021

La norma, come già spiegato, è del tutto incostituzionale, ma dalla lettura dell’inciso appena citato emerge un altro fatto del tutto eclatante.

Infatti del comma 3 si legge che sono non applicabili le disposizioni di cui al comma 1 ai soggetti esenti da campagna vaccinale sulla base di un certificato medico.

Che cosa intende il nostro governo con la frase esenti da campagna vaccinale?

Sussiste certamente una campagna vaccinale, ma affermare che sussistono soggetti esenti dalla stessa significa ammettere esplicitamente l’intenzione di obbligatorietà della medesima.

Tale assunto contenuto nel comma 3 del decreto-legge commentato va rigettato in modo radicale e fermo.

Del resto nessuna campagna potrebbe oggi in Italia essere resa obbligatoria visto lo stato sperimentale dei vaccini la cui autorizzazione è del tutto provvisoria così come ribadito da giurisprudenza costante della Corte costituzionale.

Infine, con estrema forza va denunciato il grave vulnus giuridico inerente la procedura di sospensione a carico del personale scolastico: non è previsto alcun contraddittorio preventivo difensivo a favore dei medesimi soggetti prima che scatti la sospensione.

Si tratta di una carenza inammissibile.

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Di Avv. Mauro Franchi

Membro di Praesidium, osservatorio giuridico costituito in Parma per la tutela dei diritti costituzionali dei cittadini

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