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MOTIVAZIONI SULLA ILLEGGITTIMITA’ DEL DECRETO

I regolamenti Europei, sulla base di quanto previsto dall’art. 288 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea, prevalgono sulle norme interne dei singoli stati, le quali, se con essi contrastanti, devono essere disapplicate dal giudice nazionale.

Infatti, l’Italia, in virtΓΉ di quanto previsto dall’art. 11 della Costituzione, ha trasferito all’Unione europea l’esercizio del potere legislativo nelle materie previste dai Trattati.

Si tratta di un assodato principio di diritto, ribadito dalla Corte di Giustizia, secondo la quale l’ordinamento giuridico europeo e quello dei singoli stati costituiscono un unico sistema, in ragione del quale le norme comunitarie prevalgono su quelle nazionali, ed a tal proposito si legga la storica sentenza della Corte di Giustizia, 15 luglio 1964 n. 6/64.

Anche la Corte Costituzionale italiana ha accolto tale principio, giungendo a concludere che, pur nella separatezza degli ordinamenti, il giudice nazionale, operando come giudice della Unione europea, deve applicare la norma comunitaria e non applicare la norma interna. Si confrontino le fondamentali sentenze Corte Cost. 27 dicembre 1973 n. 183 e 8 giugno 1984 n. 170.

Premesso ciΓ², non si puΓ² che concludere per la radicale illegittimitΓ  del decreto legge n. 105 del 23 luglio 2021 in quanto contrastante con il Regolamento Unione Europea n. 2021/953 del 14/06/2021, nella parte in cui quest’ultimo prevede, al paragrafo 36, che alcuna discriminazione deve essere perpetrata a danno di chi sceglie volontariamente di non effettuare la vaccinazione.

In particolare, nelle premesse al decreto, formanti parte integrante del medesimo, viene omesso il riferimento al Regolamento 2021/953, trascurando, quindi, una norma sopraelevata al decreto medesimo, vigente nel nostro ordinamento.

L’imposizione di un test molecolare od antigenico della durata di soli due giorni ai non vaccinati, che, sulla base di quanto disposto dal paragrafo 36 del Regolamento richiamato, decidono legittimamente di non sottoporsi al vaccino, con conseguente esclusione dalla fruizione di beni o servizi fondamentali per la vita, perpetra, una grave e fondamentale discriminazione, vietata dall’art. 2 della nostra Carta costituzionale, oltre che dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, fatta propria dall’art. 6 del Trattato comunitario, oltre che di quanto previsto dalla Convenzione Europea Diritti Uomo, recepita dall’ordinamento comunitario, sempre in ragione dell’art. 6 richiamato.

Infatti, imporre l’effettuazione di un “test molecolare od antigenico della sola durata di 48 ore”, equivale a chiedere una “prestazione inesigibile” ai consociati, e come tale illegittima, in quanto ha come evidente conseguenza la segregazione sociale delle persone non vaccinate, soprattutto nelle ipotesi di svolgimento di attivitΓ  fondamentali per l’equilibrio psico fisico della persona, e relativa integrazione comunitaria, come lo svolgimento di attivitΓ  sportiva, ricreativa, culturale e sociale, solo per limitare l’analisi ad alcuni esempi.

Di Avv. Mauro Franchi

Membro di Praesidium, osservatorio giuridico costituito in Parma per la tutela dei diritti costituzionali dei cittadini

3 risposte su “π—šπ—₯π—˜π—˜π—‘ 𝗣𝗔𝗦𝗦: π—œπ—Ÿ π——π—˜π—–π—₯π—˜π—§π—’ π—Ÿπ—˜π—šπ—šπ—˜ 105/2021 π—©π—œπ—’π—Ÿπ—” π—œπ—Ÿ π—₯π—˜π—šπ—’π—Ÿπ—”π— π—˜π—‘π—§π—’ π—¨π—˜ 2021/953”

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