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DIFFIDA PER ESCLUSIONE DALLA MENSA AZIENDALE CAUSA GREEN PASS

Coloro che in virtù della rigida applicazione del D.L. 105/2021 sono ora esclusi dalla fruizione del servizio di mensa aziendale contrattualmente previsto, hanno certamente titolo di richiedere il pagamento della relativa indennità sostitutiva.

Occorre, al riguardo, avanzare prontamente apposita richiesta alla direzione aziendale e relativo ufficio del personale.

Stante la non applicazione del D.L. 105/2021, in quanto contrastante col Regolamento UE 2021/953, occorre anche mettere in mora l’azienda in merito alla mancata erogazione del servizio, a nulla valendo l’eccezione di applicazione della norma nazionale, sopravanzandole, invece, quella comunitaria.

È essenziale, altresì, denunciare la palese discriminazione subita, riservandosi, conseguentemente, la richiesta di ulteriori danni, sia economici che morali.

Di tale diffida è bene notificare, se sussistente, anche la relativa rappresentanza sindacale, nell’ipotesi in cui di fronte a queste palese violazioni fosse rimasta silente.

La responsabilità ultima, ovviamente, di tale incresciosa situazione più che addebitarsi al datore di lavoro, va imputata al governo collegialmente ed ai singoli ministri competenti per materia, ai quali va ascritta non solo una responsabilità politica ma anche una precisa responsabilità civile, penale ed amministrativa ex art. 95 Costituzione.

Ė in fase di preparazione una diffida di richiesta danni da inviare alla Presidenza del consiglio dei ministri, per l’ingiustificata discriminazione subita. Nei prossimi giorni verrà pubblicata per il download assieme alla richiesta da inviare all’azienda.

La discriminazione è palesemente ingiustificata in quanto ormai, come risaputo, è scientificamente dimostrato che anche i vaccinati possono trasmettere il virus, rendendo del tutto inutile, rivelandosi, anzi , controproducente, l’adozione della incostituzionale misura legislativa avente ad oggetto il green pass.



ARTICOLO 21 COSTITUZIONE
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

PREAMBOLO AL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE
Nell’esercizio della sua funzione, l’avvocato vigila sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione, nel rispetto della Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e
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ARTICOLO 24 COSTITUZIONE
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

ARTICOLO 113 COSTITUZIONE
Contro gli atti della pubblica amministrazione e’ sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa. Tale tutela giurisdizionale non puo’ essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti. La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

Di Avv. Mauro Franchi

Membro di Praesidium, osservatorio giuridico costituito in Parma per la tutela dei diritti costituzionali dei cittadini

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