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L’Obbligo Vaccinale legittima il Ricorso alla Corte Penale Internazionale dell’Aia

E’ di questi ore il rincorrersi di voci aventi ad oggetto una accelerazione sull’obbligo vaccinale che si vorrebbe introdurre in Italia.

Lo stesso Mattarella ha parlato di dovere alla vaccinazione, ma anche altri politici, fra cui Letta ed il presidente della Regione Liguria, Toti, si sono espressi in senso favorevole.

Fra i tecnici si vedano le posizioni di Abrignano.

Ciò, comunque, di cui si vuol dar conto, in questo breve intervento, non è certo l’elencazione di chi perora la causa della vaccinazione imposta, quanto, piuttosto, evidenziare come essa, allo stato attuale di certificata sperimentazione (vedi autorizzazioni EMA), non sia configurabile nel nostro ordinamento giuridico.

E’ chiaro, al riguardo, l’art 32 della Costituzione, così come interpretato recentemente dalla nostra Corte Costituzionale (in tema delle vaccinazioni Lorenzin):

La Corte, in sintesi, precisa che l’obbligo può essere imposto solo in presenza di una certa ed acclarata efficacia e sicurezza del vaccino, cosa che deve essere esclusa allo stato attuale in considerazione della condizionalità EMA ai vaccini sperimentali.

Legittimato il Ricorso alla Corte Penale Internazionale dell’Aia

Se, malauguratamente, in violazione dei nostri principi costituzionali ed internazionali, la vaccinazione dovesse essere imposta, allora si legittimerebbe il ricorso alla Corte Penale Internazionale dell’Aia, erede del Tribunale di Norimberga, che con la nota sentenza del 19/09/1946, ebbe a fissare i principi in tema di sperimentazione medica vietata, pena l’integrazione della fattispecie di crimine contro l’umanità perseguibile a livello internazionale dalla stessa Corte, (a cui l’Italia ha aderito).

Tale riflessione può essere convenientemente svolta anche in relazione all’obbligo vaccinale imposto ai sanitari e di fatto al personale scolastico, così come agli studenti universitari se voglio frequentare le lezioni in presenza.

Ecco i principi ritraibili dal “Codice di Norimberga”:

  1. GIUSTIFICAZIONE DEI MEDICI: i medici nazisti cercarono di giustificare il loro operato asserendo di aver obbedito alle leggi e che in guerra gli interessi della società sopravanzavano quelli individuali. Tali giustificazioni non furono accolte dalla Corte;
  2. CONSENSO: il consenso al trattamento medico deve essere sempre volontario ed è irrinunciabile. La persona deve sempre essere libera di poter scegliere, senza alcuna costrizione;
  3. CONDIZIONE PER LA SPERIMENTAZIONE:
    1. la sperimentazione medica è ammessa solo quando i benefici per la società non possono essere conseguiti in modo diverso;
    2. occorre una consolidata conoscenza storica della malattia tale da poter giustificare la sperimentazione;
    3. la sperimentazione deve escludere il verificarsi di danni fisici e mentali in coloro che vi si sottopongono;
    4. la morte o la inabilità non devono essere conseguenze possibili della sperimentazione;
    5. la sperimentazione deve essere condotta da persone della massima perizia e con la massima attenzione;
    6. deve sempre essere garantita la possibilità da parte dei volontari di ritirarsi e la sperimentazione deve cessare in qualsiasi momento essi lo richiedano.
  4. RISARCIMENTO DEI DANNI: in caso di disabilità o morte deve sempre essere previsto a favore di coloro che si sottopongono alla sperimentazione il risarcimento del relativo danno.


ARTICOLO 21 COSTITUZIONE
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

PREAMBOLO AL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE
Nell’esercizio della sua funzione, l’avvocato vigila sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione, nel rispetto della Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e
dell’Ordinamento comunitario.

ARTICOLO 24 COSTITUZIONE
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

ARTICOLO 113 COSTITUZIONE
Contro gli atti della pubblica amministrazione e’ sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa. Tale tutela giurisdizionale non puo’ essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti. La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

Di Avv. Mauro Franchi

Membro di Praesidium, osservatorio giuridico costituito in Parma per la tutela dei diritti costituzionali dei cittadini

3 risposte su “L’Obbligo Vaccinale legittima il Ricorso alla Corte Penale Internazionale dell’Aia”

Buon giorno
A me sembra che esistono già da tempo i presupposti per il ricorso all’Aia. Infatti da quanto qui esposto leggo:
“CONDIZIONE PER LA SPERIMENTAZIONE:
la sperimentazione medica è ammessa solo quando i benefici per la società non possono essere conseguiti in modo diverso;
occorre una consolidata conoscenza storica della malattia tale da poter giustificare la sperimentazione;
la sperimentazione deve escludere il verificarsi di danni fisici e mentali in coloro che vi si sottopongono;
la morte o la inabilità non devono essere conseguenze possibili della sperimentazione”

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