Insigni giuristi, forse non tanti a dire il vero, fra cui certamente il Prof. Pietro Ichino, si sono prodigati nello spiegare come sia legittimo licenziare i dipendenti che non voglio vaccinarsi.
Il ragionamento che viene seguito è il seguente: secondo l’art. 2087 del codice civile “l’imprenditore e’ tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarita’ del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrita’ fisica e la personalita’ morale dei prestatori di lavoro”, inoltre il Testo Unico sulla sicurezza del lavoro, D.lgs 81/2008, all’art. 20 stabilisce che nell’ambito della procedura di valutazione dei rischi, il datore di lavoro individua le idonee misure di sicurezza, fra cui, secondo i teorici del licenziamento dei c.d. “no vax” rientrerebbe anche l’imposizione del green pass.
Ora, detto questo occorre osservare quanto segue: il bene primario tutelato dal nostro ordinamento giuridico, così come da quello internazionale, è il “bene vita”, ovverosia, il diritto di vivere. E’ a tal proposito superfluo ricordare la Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo (art. 3), a cui l’Italia ha aderito, così come la Carta di Nizza (art. 2), la Convenzione europea diritti uomo (art. 2) ed il Patto internazionale dei diritti civili e politici (art. 6).
Secondo i dati ufficiali, pubblicati dalla banca dati europea reazioni avverse ai farmaci, ad oggi si contano più di 700.000 segnalazioni, fra cui, purtroppo, molte esiziali.
La possibilità di incorrere in un evento avverso grave, quale conseguenza diretta del vaccino è una probabilità la cui esistenza è comprovata statisticamente.
Orbene, se tutto ciò è vero, come dimostrato, risulta, in punto di diritto, del tutto inammissibile la minaccia del licenziamento nei confronti del dipendente che intende non vaccinarsi: infatti, la sua rappresentazione dell’eventualutà di mettere a possibile repentaglio la propria vita, anche solo come accadimento rientrante nella verità statistica sopra dimostrata, depotenzia e svilisce del tutto le tesi di quanti vorrebbero che il medesimo dipendente accetti di rischiare la propria salute in ossequio ai principi generalissimi di cui all’art. 2087 e D.lgs 81/2008.
Anche il Covid rappresenta un rischio per la salute e per il bene vita, ma secondo il principio di autodeterminazione della persona, incomprimibile da parte dell’ordinamento, spetta a ciascuno consociato, decidere a quale rischio sottoporsi.
Se a ciò si aggiunge anche il fatto che anche i vaccinati possono diffondere il virus, tralasciando l’incognita avente ad oggetto la possibile trasmissione della proteina spike, si giungerebbe al risultato illogico di licenziare chi si pensa possa veicolare il virus, tenendo in azienda chi certamente può trasmetterlo.
Non volendo qui considerare ulteriori dati scientifici, aventi ad oggetto la trasmissibilità del virus da parte dei vaccinati, così come l’indice di efficacia assoluta del medesimo vaccino quanto alla protezione sperata, sui quali si avrà modo di tornare in futuro, sulla base di quanto scritto è di tutta evidenza come non sia possibile, da un punto di vista legale, sanzionare col licenziamento il dipendente che opponga al datore di lavoro il proprio rifiuto a vaccinarsi.
𝗦𝗔𝗡𝗜𝗧𝗔𝗥𝗜, 𝗗𝗢𝗖𝗘𝗡𝗧𝗜 𝗘 𝗦𝗧𝗨𝗗𝗘𝗡𝗧𝗜
La tematica qua brevemente sviluppata coinvolge in pieno coloro che sono obbligati per legge alla vaccinazione, quali i sanitari ed in futuro i docenti, se non addirittura anche gli studenti.
Per essi, oltre a richiamare le considerazioni appena svolte, appare determinante accertare:
- il tasso di trasmissibilità del virus da parte dei vaccinati;
- la necessità di vaccinazioni continue in ragione dello sviluppo delle varianti;
- Il nesso causale fra vaccinazione e sviluppo delle varianti;
- l’efficacia delle cure non a protocollo;
- il grado di tossicità a breve, medio e lungo termine degli attuali vaccini sperimentali, soprattutti a danno della popolazione più giovane;
- il rapporto contraddittorio fra obbligatorietà della vaccinazione e richiesta di consenso informato;
- non risarcibilità del danno da vaccinazione e scudo penale.
Si tratta di quesiti a cui ufficialmente non si è voluto dare risposte certe, in mancanza delle quali non può che reputarsi legittimo il rifiuto.
3 risposte su “ILLEGITTIMA LA MINACCIA DI SOSPENSIONE O LICENZIAMENTO PER CHI NON SI VACCINA”
Pretendo che ci sia l ‘obbligo e non coercizione , non posso prendermi la responsabilità di reazioni avverse dietro un ricatto che mi pone una scelta fra la mia vita e il sostentamento della stessa .
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Pretendo che ci sia la obbligo e non coercizione , non posso prendermi io la responsabilità di reazioni avverse dietro un ricatto che mi pone una scelta fra la mia vita e il sostentamento della stessa .
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Il licenziamento corrispondente alla privazione del sostentamento, e quindi all’omicidio legalizzato: questa è dittatura!
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