Ovviamente il nostro governo non conosce l’art. 36 della Costituzione e il correlativo diritto alla retribuzione che permetta un’esistenza libera e dignitosa.
O meglio, lo conosce ma se ne infischia.
Fatta questa premessa occorre precisare che:
Il comma 2 dell’art. 9 ter del Dl. 52/2021 non stabilisce il divieto di ingresso alla scuola/istituto in caso di mancata esibizione green pass.
Stabilisce “solo” che a decorrere dal 5° giorno di “inadempienza” il rapporto sia sospeso, senza stipendio.
Non è scritto nella norma che il docente, od altri collaboratori, non passano insegnare oppure prestare servizio, nei 4 giorni antecedenti l’eventuale sospensione.
Tali limitazioni, incidendo su diritti costituzionalmente garantiti (art. 13, 16 e 36 Cost.) devono essere previste espressamente dalla legge e non possono essere stabilite attraverso nota o circolare ministeriale.
Ogni limitazione delle libertà sopra indicate, in ispecie il diritto d’ingresso alla scuola/istituto, nei 4 giorni di mancanza del green pass, deve essere assunto con provvedimento dell’autorità giudiziaria.
Impedimenti di fatto o per le vie brevi imposti dai dirigenti della scuola od istituto, configurerebbero fattispecie di reato sanzionabili penalmente (fra cui la violenza privata ex art. 610 c.p.), che legittima la richiesta di intervento delle forze dell’ordine.
Secondo il garante della privacy i dirigenti scolastici / universitari non sono autorizzati a verificare lo stato vaccinale di insegnanti, personale e studenti.
Se così è, ovverosia sussiste il diritto ad entrare senza green pass e prestare la propria attività lavorativa ne consegue il diritto alla retribuzione per i 4 giorni antecedenti l’eventuale sospensione.
Sotto questo ultimo profilo è da considerarsi illegittima la previsione di cui al comma 1 della norma citata in premessa che considera assenza ingiustificata la mancanza di green pass. Sarebbe come dire: LA LUNA E’ QUADRATA PERCHE’ COSI’ LO PREVEDE IL DECRETO LEGGE.
ARTICOLO 21 COSTITUZIONE
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
PREAMBOLO AL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE
Nell’esercizio della sua funzione, l’avvocato vigila sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione, nel rispetto della Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e
dell’Ordinamento comunitario.
ARTICOLO 24 COSTITUZIONE
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
ARTICOLO 113 COSTITUZIONE
Contro gli atti della pubblica amministrazione e’ sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa. Tale tutela giurisdizionale non puo’ essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti. La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.
Una risposta su “Illegittime le limitazioni all’ingresso per insegnanti, personale e studenti senza green pass”
Ciò a mio avviso configura l’alto tradimento del Ministri alla Salute e all’istruzione e di chi, deputato al controllo di legittimità, non ne rileva
l’incostituzionalità
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