Non possiamo esimerci dal pubblicare l’art. 9 ter del D.L. 105/2021, così come introdotto dal D.L. 111/2021.
Vale la pena leggerla, si tratta della norma green pass scuola.
Una norma illegittima in modo eclatante e che viola la sacralità della Gazzetta ufficiale con la sua pubblicazione.
In rosso inserirò le mie osservazioni.
"ART. 9-ter
(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario)
1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di
cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute
pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione
in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale
scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario,
nonche' gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a
esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma
2.
2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte
del personale scolastico e di quello universitario e' considerato
assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il
rapporto di lavoro e' sospeso e non sono dovuti la retribuzione ne'
altro compenso o emolumento, comunque denominato.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti
esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione
medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del
Ministero della salute.
4 I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi
dell'infanzia nonche' delle scuole paritarie e delle universita' sono
tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1.
Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con
le modalita' indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare
del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori
modalita' di verifica. Con riferimento al rispetto delle prescrizioni
di cui al comma 1 da parte degli studenti universitari, le verifiche
di cui al presente comma sono svolte a campione con le modalita'
individuate dalle universita'.
5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 e'
sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020,
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.
35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.".
7. Le disposizioni al presente articolo si applicano, per quanto
compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica
musicale e coreutica, nonche' alle attivita' delle altre istituzioni
di alta formazione collegate alle universita'.
8. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' di cui
commi 6 e 7 con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
9. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento,
delle misure occorrenti per l'anno 2021 per il contenimento e il
contrasto dell'emergenza COVID-19 predispone e attua un piano di
screening della popolazione scolastica. A tal fine e' autorizzata la
spesa di euro 100 milioni, a valere sulle risorse disponibili sulla
contabilita' speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in
legge 24 aprile 2020, n. 27
10. Al fine di consentire il tempestivo pagamento delle competenze al
personale supplente chiamato per la sostituzione del personale
assente ingiustificato, e' autorizzata la spesa di 358 milioni di
euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede, per il medesimo
anno, mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui all'articolo
231-bis, comma 1, lettera b) del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34,
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
11. Il Ministero dell'istruzione provvede al monitoraggio delle
giornate di assenza ingiustificata del personale scolastico di cui al
comma 6, capoverso articolo 9-ter, comma 2, e dei conseguenti
eventuali risparmi e trasmette gli esiti al Ministero dell'economia e
delle finanze -Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al
fine di adottare le opportune variazioni compensative di bilancio per
la copertura di eventuali ulteriori oneri derivanti dalla
sostituzione del personale ovvero per il reintegro delle
disponibilita' di cui all'articolo 231-bis, comma 1, lettera b) del
decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
12. Ai fini dell'immediata attuazione del presente articolo, il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
ARTICOLO 21 COSTITUZIONE
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
PREAMBOLO AL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE
Nell’esercizio della sua funzione, l’avvocato vigila sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione, nel rispetto della Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e
dell’Ordinamento comunitario.
ARTICOLO 24 COSTITUZIONE
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
ARTICOLO 113 COSTITUZIONE
Contro gli atti della pubblica amministrazione e’ sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa. Tale tutela giurisdizionale non puo’ essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti. La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.
2 risposte su “GREEN PASS SCUOLA: ART. 9 TER D.L. 105/2021, UNA NORMA DI CUI IL GOVERNO NON PUÒ ANDARE FIERO.”
Esatto, mi sembra di vivere in un film horror.
Se anche tutto dovesse aver fine prima che io debba cedere alle minacce di sanzioni e sospensioni salariali, il senso di angoscia e la sfiducia nel prossimo, acquisiti in questo periodo, mi accompagneranno per tutta la vita.
"Mi piace""Mi piace"
Qui,non lo so ,sembra di essere dentro un un film,dove non si arriva alla fine……eppure una fine ci deve essere…..se è vero quello che sta succedendo in Australia, a quei poveri 24000 bambini presi e messi in uno stadio,senza genitori ,dove gli stanno inculando questo maledetto vaccino…..siamo in mano a dei personaggi che di umano hanno ben poco.
"Mi piace""Mi piace"