Anche per gli insegnanti che hanno subito un provvedimento di sospensione, secondo quanto previsto dal D.L. 111/2021, che ha, a tal fine, introdotto l’ art. 9 ter al D.L. 52/2021, recante, nello specifico, la disciplina del green pass, si pone lo stesso interrogativo relativo ai sanitari ed affrontato con il nostro intervento di cui all’articolo precedente.
Ovverosia, che cosa fare con l’ inizio del nuovo anno.
Preliminarmente occorre rilevare che l’ art. 9 ter citato, attualmente vigente, prevede quale termine di vigenza dell’ obbligo di green pass, per l’ accesso a scuola da parte degli insegnanti e del personale ATA, il 31/12/2021.
Inoltre, i singoli provvedimenti di sospensione notificati al personale sospeso, indicano, ovviamente il termine finale del 31/12/2021.
Il D.L. 172/2021, introducente l’ obbligo di vaccinazione generalizzata anche per il settore scuola non ha previsto norme transitorie, tale per cui, cessato l’effetto della sospensione lavorativa discendente dal provvedimento a suo tempo notificato dal parte del dirigente scolastico, si verserà, necessariamente nella nuova situazione disciplinata dal decreto appena citato.
Quindi, nel 2022 il soggetto può riprendere servizio, previa notifica alla scuola di pec o raccomandata preannunciante tale intenzione.
L’ accesso alla struttura potrà essere effettuato mediante tampone antigenico della durata di 48 ora.
La dirigenza non potrà far altro che applicare la normativa introdotta dal D.L. 172/2021, ovverosia notificare invito formale alla vaccinazione a fronte del quale, entro cinque giorni, occorrerà rispondere, formalmente, dando prova dell’ avvenuta fissazione dell’appuntamento per la vaccinazione, non oltre 20 giorni dalla data di ricezione dell’invito.
È importante capire che il precedente provvedimento di sospensione si caduca con lo scoccare della mezzanotte del 31 dicembre e che se non si ottiene un eventuale nuovo provvedimento, secondo la procedura di cui al D.L. 172/2021, prestando acquescenza di fatto, si rischia di non poter convenientemente accedere ad una concreta tutela processuale, venendo a mancare l’ atto presupposto, ovverosia il provvedimento di sospensione.
Resta ferma, ovviamente, la possibilità di richiedere il risarcimento del danno patito per i mesi di ingiusta sospensione a fronte del vecchio provvedimento, ove il giudice ritenga di accogliere la relativa domanda.
Una risposta su “Personale scolastico sospeso: cosa fare dal primo gennaio 2022”
Oggi ho telefonato all’ Inps per sapere qualcosa in merito alla mia sospensione visto che da 26 dicembre sono in mutua per una frattura scomposta del gomito. Mi hanno detto che la scuola non può accettare la mutua fino quando sarò sospesa.
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