Secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 1 del D.L. 105/2021 occorre il green pass anche per fruire dei
servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio
E’ di tutta evidenza come la norma sia volutamente generica: anziché specificare, una ad una, le diverse tipologie di attività che soffrono della limitazione del cosiddetto pass vaccinale, si è preferito usare una locuzione amplissima ricomprendendo nel novero tutti i servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio.
Premesso ciò, appare, allora, di fondamentale importanza capire se i Bar possano rientrare nell’obbligo del pass vaccinale, ovverosia, se gli avventori possano sedersi al tavolo, anziché stare in piedi al bancone, per bersi un caffè, oppure per sorseggiare una bibita e, financo, per gustarsi una brioche con cappuccino, senza necessità di presentare le proprie credenziali vaccinali al barista.
Occorre rilevare come ad oggi non sia stata ancora fornita alcuna precisazione ufficiale tesa ad acclarare sei anche i Bar debbano o meno rientrare nella categoria dei “servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio”.
E’ di tutta evidenza che per dare risposta al quesito occorre stabilire che cosa significhi:
- servizi di ristorazione;
- esercizio.
Soccorre, a tal proposito, la Legge quadro sulla somministrazione di alimenti e bevande, ovvero alla Legge 25 agosto 1981, n. 287 e le definizioni da essa recate.
In particolare, l’art. 5 di tale legge descrive le varie Tipologie degli esercizi, distinguendoli in:
- esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
- esercizi per la somministrazione di bevande, (bar, caffe’, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari).
Dal combinato disposto di cui alle norme citate, ovvero:
- l’art. 3, comma 1 del D.L. 105 del 23 luglio 2021;
- l’art. 5, comma 1 della Legge 287 del 25 agosto 1981
appare corretto concludere che la disciplina del green pass si applichi solo agli esercizi che esercitano l’attività di servizi di ristorazione, che possono essere erogati solo ed esclusivamente, appunto, dagli “esercizi di ristorazione” di cui al numero 1) che precede, ovvero:
- RISTORANTI;
- TRATTORIE;
- TAVOLE CALDE;
- PIZZERIE;
- BIRRERIE;
- ESERCIZI SIMILARI.
Conseguentemente, PAIONO RIMANERE ESCLUSI dall’obbligo del GREEN PASS:
- BAR;
- CAFFE’;
- GELATERIE;
- PASTICCERIE;
- ESERCIZI SIMILARI.
L’interpretazione fornita della norma si basa sull’analisi letterale, testuale e logico sistematica delle disposizioni legislative sopra richiamate.
Si tenga presente che ad oggi né la relazione di accompagnamento al D.L. 105/2021 e né il Ministero dell’Interno hanno fornito interpretazioni ufficiali della norma qui commentata.
SANZIONI
E’ di fondamentale importanza, in caso di irrogazione sanzioni, nella ipotesi, ad esempio, di consumazione al tavolo di un caffè al bar, far rilevare a verbale, la non contemplazione di tale esercizio, sulla base delle motivazioni sopra svolte, fra quelli assoggettati alla disciplina del certificato vaccinale, così come eccepire l’indeterminatezza e vaghezza della norma.
AVVERTENZA
L’interpretazione fornita è resa a titolo personale, tale per cui, nell’ipotesi in cui il cittadino non voglia rischiare sanzioni, sia esso esercente che consumatore, dovrà adottare, anche per l’accesso ai semplici bar, le più stringenti norme previste per i ristoranti.